Regolamento didattico
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Il presente Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed allo Statuto dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, in seguito denominata Accademia, disciplina l’ordinamento didattico ed i criteri di funzionamento dei propri corsi di studio. Esso detta altresì le norme generali riguardanti gli organi , l’organizzazione didattica e le correlate procedure amministrative.
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dall’Accademia sono disciplinati dal titolo IV del presente Regolamento.
- Le modifiche al Regolamento, su proposta delle strutture didattiche di riferimento, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e del Consiglio accademico.
- Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Accademia può interagire con enti pubblici e privati,anche stranieri, stipulando a tal fine contratti e convenzioni.
- L’Accademia adotta il metodo della programmazione e valuta le attività didattiche, scientifiche e di produzione artistica avvalendosi di indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate ed i risultati ottenuti.
- L’Accademia assicura la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio avvalendosi dei propri docenti o di esperti qualificati.
- L’Accademia garantisce la libertà di insegnamento e l’autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l’organizzazione dei corsi di studio ed i loro contenuti scientifico-culturali, assicurando la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.
- Per favorire le scelte culturali e professionali degli studenti, l’Accademia promuove servizi di orientamento in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio. Istituisce inoltre il tutorato.
- Per la definizione e la realizzazione dei programmi di cooperazione didattica, scientifica e di produzione artistica, l’Accademia stipula accordi e convenzioni con organismi nazionali e internazionali.
- Per rendere effettivo il diritto allo studio ai capaci e meritevoli, socialmente ed economicamente svantaggiati, l’Accademia concede l’esonero totale o parziale degli oneri finanziari a carico degli studenti; tutela i diversamente abili con provvedimenti concernenti le dotazioni didattiche e tecniche, i linguaggi specializzati e le prove di valutazione; favorisce le attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, del tempo libero e delle attività sportive.
Art. 2 - L’OFFERTA FORMATIVA
- L’Accademia rilascia, al termine dei corrispondenti corsi, i seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello in arti visive e discipline dello spettacolo articolato nelle Scuole di Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica.
- diploma accademico di secondo livello in Arti visive e discipline dello spettacolo articolato nelle Scuole di Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia, Grafica, Didattica dell’arte.
- diploma accademico di specializzazione
- diploma accademico di formazione alla ricerca
- diploma accademico di perfezionamento o master
- I corsi di diploma di primo livello sono articolati in 3 anni ed hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
I corsi di diploma di secondo livello, articolati in 2 anni, hanno l’obiettivo di fornire allo studente una formazione che gli consenta la padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche,nonché l’acquisizione di elevate competenze professionali.
I corsi di specializzazione hanno l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali approfondite ed aggiornate in determinati settori.
Il diploma accademico di perfezionamento o master ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione correlata a concrete esperienze professionali al fine di conseguire attitudini e capacità tecnico-culturali innovative.
Il diploma accademico in Didattica dell’arte è rilasciato in convenzione con un’Accademia statale. E’ un titolo di secondo livello che abilita all’insegnamento nelle classi di concorso dell’area Arte e Disegno. - Previo apposite convenzioni, l’Accademia può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre accademie, università ed istituzioni artistiche di pari Livello, sia italiane che straniere.
- Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio, attivati dall’Accademia in conformità alla normativa nazionale e comunitaria,sono disciplinati dal Titolo IV del presente Regolamento
- Ogni titolo di studio rilasciato dall’Accademia è corredato da un certificato che, conformemente ai moduli adottati dai Paesi dell’Unione europea, indicherà gli aspetti più rilevanti del percorso formativo seguito dallo studente per conseguirlo.
Art. 3 - PRODUZIONE ARTISTICA, RICERCA E FORMAZIONE FINALIZZATA
- Per le attività di ricerca scientifica e di produzione artistica,l’Accademia può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.
- Per la formazione permanente e ricorrente e per l’educazione degli adulti, l’Accademia può attivare corsi liberi, corsi di aggiornamento, corsi estivi, workshop e corsi di formazione professionale.Al termine di ogni corso è rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi acquisiti.
- L’articolazione temporale e l’organizzazione didattica dei corsi di cui al precedente comma 2 sono disciplinate in una apposita proposta del Consiglio accademico, sottoposta annualmente all’approvazione del Consiglio di amministrazione dell’Accademia.
La proposta determina:
- i requisiti e le procedure di ammissione
- il numero minimo e massimo degli ammessi
- il numero degli incarichi da attribuire ai docenti dell’Accademia e l’entità della loro retribuzione
- l’eventuale ricorso a professionalità esterne con l’indicazione delle modalità di scelta, dei requisiti e delle competenze richieste
- le risorse finanziarie necessarie e l’ammontare della tassa di iscrizione.
Art.4 - STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
- L’offerta formativa dell’Accademia si articola in Scuole e Dipartimenti.
- Il Consiglio accademico determina per ogni Scuola in particolare:
- l’elenco degli insegnamenti e delle attività formative attinenti il corso di studi;
- gli obiettivi formativi specifici di ogni singolo corso di studio;
- un sistema di crediti che,in conformità alle prescrizioni del MIUR ed in relazione all’impegno complessivo richiesto allo studente, sia atto a stabilire le modalità per la determinazione del credito relativo ad ogni insegnamento , alle attività di laboratorio,alla tesi e al conseguimento del titolo di studio;
- l’eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
- i piani di studio ufficiali con l’indicazione degli insegnamenti obbligatori e opzionali;
- le modalità di presentazione dei piani individuali di studio;
- la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
- le modalità di assolvimento dell’obbligo di frequenza e del suo accertamento.
- Il Dipartimento è la struttura organizzativa che coordina l’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica dei Corsi che vi afferiscono in relazione all’omogeneità degli obiettivi formativi qualificanti.
- In prima applicazione,i Dipartimenti e i Corsi dell’Accademia sono i seguenti:
- DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE, cui afferiscono le Scuole di Pittura,Scultura, Decorazione, Grafica;
- DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE, cui afferisce la Scuola di Scenografia;
- DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE cui afferisce il biennio di Didattica.
- L’Accademia può proporre al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca l’attivazione in via sperimentale di corsi di secondo livello,nonché di corsi di specializzazione orientati alle professioni creativo-interpretative, didattico-pedagogiche, metodologico-progettuali, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
- I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello e di una stessa scuola hanno identico valore legale.
Art. 5 - CREDITI FORMATIVI ACCADEMICA
-
L’Accademia adotta il sistema europeo e nazionale di definizione e assegnazione dei crediti di studio applicando,in particolare, la normativa di cui agli articoli 1, lettera n) e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212.
Art. 6 - AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
- I titoli di studio richiesti per l’ammissione ai corsi di studio attivati dall’Accademia sono quelli determinati dalla normativa nazionale vigente. L’Accademia richiede inoltre un’adeguata preparazione iniziale verificata attraverso un esame di ammissione articolato in due prove: una prova di disegno e un colloquio o prova di test di storia dell’arte.
Il colloquio (o test) sulla Storia dell’arte ha l’obiettivo di verificare le conoscenze dei candidati sui lineamenti generali della storia dell’arte con un approfondimento sul Novecento. - La prova di ammissione può essere sostenuta per più Scuola . In caso di esito positivo il candidato dovrà comunica la sua scelta entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo alla pubblicazione dei risultati.
- Le prove di valutazione per l’accesso si svolgono nel rispetto della normativa vigente sulle procedure di selezioni comparative.
- Le graduatorie di ammissione sono rese pubbliche con la massima tempestività.
- Il Consiglio Accademico delibera il numero degli studenti stranieri da ammettere alle singole Scuole.
- Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico.
- Il Consiglio accademico,prima dell’apertura delle iscrizioni, determina ogni anno il numero degli ammessi ad ogni singolo corso ,tenuto conto degli spazi, delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie disponibili
- Per l’ammissione ai master di primo livello è richiesto il possesso del diploma accademico di primo livello o altra laurea di primo livello prevista dai requisiti di ammissione dei master stessi. Il candidato dovrà inoltre dimostrare attitudine e adeguate conoscenze di base da verificare attraverso un esame di ammissione articolato in prove.
Art. 7 - CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E DURATA DEI CORSI
- Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve acquisire almeno 180 crediti
- Per conseguire il diploma accademico di secondo livello,lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti.
- Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve acquisire almeno 60 crediti.
- Il diploma accademico di primo livello ha durata di tre anni.
Il diploma accademico di secondo livello ha durata di due anni.
Il corso di perfezionamento o master ha durata di un anno
Art. 8 - ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI
- Con delibera del Consiglio di amministrazione e su proposta del Consiglio accademico, l’Accademia attiva o disattiva i corsi di studio dandone comunicazione al Ministero (MIUR).
In caso di disattivazione è garantito agli studenti in corso di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, ovvero di optare per l’iscrizione ad altro corso attivato. Il Consiglio accademico delibera in merito al riconoscimento dei crediti acquisiti ai fini della prosecuzione degli studi. - Il riconoscimento dell’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero ai soli fini dell’ammissione ai corsi di studio è deliberata dal Consiglio accademico,su domanda dell’interessato,in conformità alle norme statali, alle direttive europee e agli accordi internazionali vigenti.
- Lo studente può chiedere il trasferimento ad altra accademia o istituto universitario entro il 30 Settembre di ogni anno.
Il relativo nulla osta è dato dal Direttore. - La richiesta di ammissione degli studenti provenienti da altre accademie o università’ deve pervenire entro il 31 ottobre.L’iscrizione è consentita nel limite del numero dei posti programmato per il corso di studio richiesto.Il Consiglio accademico esamina la carriera scolastica precedentemente svolta e ne determina l’ulteriore svolgimento previo l’eventuale riconoscimento dei crediti di studio acquisiti. L’ammissione è deliberata dal Direttore. La documentazione viene richiesta di ufficio dalla segreteria dell’Accademia alla segreteria dell’istituto di provenienza.
- Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio attivabili dall’Accademia,deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, nonché gli obiettivi formativi qualificanti e l’attribuzione dei crediti di studio sono stabiliti nel Titolo IV del presente Regolamento.
Art. 10 - DIRITTI DEGLI STUDENTI
- A tutti gli studenti è garantito il diritto all’informazione mediante la pubblicazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e delle deliberazioni delle strutture didattiche.
- L’Accademia è tenuta a rendere noti. prima dell’inizio dell’anno accademico, i programmi degli insegnamenti attivati, l’orario di ricevimento degli studenti da parte dei docenti, le modalità degli esami di profitto e quelle per il conseguimento del titolo accademico.
- E’ assicurata ai rappresentanti degli studenti la partecipazione negli organi didattici, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- I piani di studio individuali devono essere presentati dagli studenti regolarmente iscritti al primo anno di corso entro il 15 novembre. Sono consentite modifiche limitatamente a 3 discipline il secondo anno e per una sola disciplina il terzo anno.
- Il Consiglio accademico nomina ogni anno un’apposita commissione per la valutazione e l’approvazione dei piani di studio.
- La commissione, presieduta dal Direttore, è composta da tre membri: un docente della disciplina di indirizzo, un docente di storia dell’arte ed un docente di altra disciplina.
- I piani di studio sono approvati entro il 31 dicembre.
Art. 12 - OBBLIGO DI FREQUENZA
- La frequenza alle lezioni è obbligatoria ed è registrata in appositi fogli-firma tenuti da ogni docente che mensilmente li consegna all’ufficio di segreteria. Per la validità dell’anno di corso, lo studente non può essere assente per più di un terzo delle lezioni svolte.
- Lo studente che non raggiunge il numero richiesto di presenze non può sostenere l’esame e dovrà ripetere l’anno di corso.
- Per documentati problemi di salute e agli studenti lavoratori cui sono state concesse le 150 ore per attività di studio,il Direttore può concedere deroghe parziali alla disciplina dell’obbligo di frequenza. Possono formare oggetto di deroga anche i periodi di stage,workshop ed altre attività formative organizzati dall’Accademia o approvati dal Consiglio accademico su richiesta dello studente
Art. 13 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE
- Entro il 30 aprile, il Consiglio accademico, accogliendo eventuali proposte del Collegio dei Docenti, predispone il programma annuale dell’offerta didattico-formativa relativa al successivo anno accademico che, approvato dal Consiglio di amministrazione, dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno. Esso indica i piani di studio ufficiali dei corsi attivati con i relativi insegnamenti; il numero degli studenti ammessi; le norme relative alle iscrizioni; i termini per la presentazione dei piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
- Per le attività seminariali non superiori a 20 ore complessive, le proposte dei Dipartimenti e i progetti presentati da esterni sono esaminati dal Consiglio accademico che delibera entro il 15 settembre. Tale termine è prorogato al 15 dicembre per le attività programmate per il mese di giugno e successivi
- Tutti i programmi di studio presentati dalle Scuole e/o dai Dipartimenti o da professionisti esterni vanno depositati nell’Ufficio di segreteria entro il 30 maggio.
- Entro il 30 giugno devono essere presentate al Direttore le richieste scritte di finanziamento relative alle spese per la didattica di ogni singola disciplina e per quella svolta dai Dipartimenti.
Art. 14 - VALUTAZIONE
- L’Accademia deve periodicamente sottoporre a verifica l’efficacia e la funzionalità della propria attività formativa. Nella verifica si terrà conto della valutazione degli studenti.
- Il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, nomina il Nucleo di valutazione, composto da tre esperti scelti nell’ambito dell’Alta Formazione artistica e dell’Università.
- Il Nucleo di valutazione fissa le modalità ed i criteri di valutazione dell’attività didattica,seminariale, espositiva, nonché dell’organizzazione e della comunicazione; può convocare per audizioni i responsabili degli organi didattici e predisporre questionari da sottoporre a docenti e studenti
- La Commissione predispone annualmente una relazione al Consiglio di amministrazione e al Consiglio accademico.
- I componenti del Nucleo di valutazione restano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta.
- I docenti sono tenuti a svolgere il corso annuale o semestrale nei giorni e per il numero delle ore fissati dal calendario didattico. Modalità diverse sono ammissibili e programmabili dal Consiglio accademico in presenza di particolari tipologie didattiche o in presenza di particolari esigenze.
- Ogni altro elemento è definito dal contratto con cui l’Accademia ha deliberato la chiamata come docente di ruolo o ha conferito l’incarico di insegnamento.
- Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni del corso a lui affidato. Potrà invitare esperti per lezioni su argomenti specifici purché preventivamente autorizzato dal Consiglio accademico.
- Il docente deve assicurare almeno un’ora di ricevimento settimanale degli studenti e deve documentare la propria attività didattica in un apposito registro, secondo le modalità fissate dal Consiglio accademico.
- L’affidamento degli insegnamenti obbligatori nell’ambito di ogni Scuola è attribuito per concorso. Il relativo bando è pubblicato sul sito informatico dell’Accademia e comunicato alle sedi accademiche e universitarie entro il 30 giugno.
- Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente la Commissione per gli affidamenti delle discipline di nuova attivazione o vacanti.. La Commissione è composta : da un membro del Consiglio di amministrazione espresso dall’Organo medesimo; dal Direttore e da un docente dell’Accademia che insegni una disciplina affine a quella da attribuire per affidamento e da un docente della materia di un’ accademia statale ovvero da un docente universitario.
- I Dipartimenti ,il Collegio dei Docenti o singoli docenti possono proporre attività seminariali dell’ordine di 20/25 ore in un semestre. Il Consiglio accademico esamina le proposte e ne autorizza la realizzazione compatibilmente con le risorse che il bilancio dell’Accademia stanzia a tal fine.
- Per le attività di tutorato e per l’assistenza agli studenti nei laboratori o nelle attività didattiche integrative,culturali ed espositive l’Accademia stipula contratti annuali di diritto privato con ex studenti diplomatisi negli ultimi tre anni.
- E’ prevista la presenza di un tutor per ogni indirizzo ,sia di primo che di secondo livello, nonché di un tutor per ogni disciplina connessa ad attività di laboratorio.
Art. 16 - CALENDARIO DELLE LEZIONI E DEGLI ESAMI
- Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni di laboratorio e delle attività integrative hanno, di norma, inizio il 1° ottobre e termine il 10 giugno.L’attività didattica articola in due semestri, dal 1° ottobre al 5 febbraio e dal 25 febbraio al 10 giugno. Ogni semestre ha una durata di 15 settimane esclusi i periodi di esami.
- Le attività di orientamento,i master,nonché i corsi intensivi e attività speciali possono svolgersi in periodi diversi.,previa delibera del Consiglio accademico.
- L’orario delle lezioni e delle esercitazioni è stabilito dalle strutture didattiche di riferimento in modo da consentirne la fruizione ottimale da parte degli studenti.
- Gli esami di profitto e gli esami per il conseguimento del diploma accademico si svolgono in tre sessioni. La prima nel mese di giugno,preceduta da una sessione di preappelli a febbraio; la seconda nel mese di settembre e la terza nel mese di febbraio.
- Il calendario degli esami,predisposto dal Consiglio accademico e approvato dal Collegio dei docenti ,deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
Art. 17 - VALUTAZIONE DEL PROFITTO
- In ciascuna sessione lo studente in regola con l’iscrizione e con i versamenti relativi può sostenere gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità e purché possieda l’attestazione di frequenza. L’iscrizione agli esami va fatta 20 giorni prima del loro inizio.
- Gli esami possono essere orali e/o scritti o basati su prove pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici , ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
- Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata dal Direttore e composta da tre docenti della stessa Scuola.
- Il voto è espresso in trentesimi ed è registrato sul libretto dello studente e sul verbale o registro degli esami predisposto dalla Segreteria.
- Sul libretto dello studente l’esame deve essere registrato nell’anno di frequenza.
- La valutazione del profitto ha come riferimento i seguenti criteri:
- capacità di riesaminare criticamente l’attività svolta
- capacità di padroneggiare la disciplina
- capacità di stabilire connessioni con altri ambiti disciplinari
- capacità di utilizzare proficuamente le competenze tecniche e culturali acquisite
- Per sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo accademico, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
- L’esame è pubblico ed è volto ad accertare la preparazione raggiunta dallo studente nell’insieme delle discipline di un corso di studio.
- I corsi di primo livello si concludono con la discussione di un tesi che consiste in un progetto integrato teorico-pratico, elaborato dallo studente con il supporto di tre docenti, uno dei quali può essere esterno all’Accademia; i corsi di secondo livello si concludono con una tesi su un argomento specialistico.
- Le commissioni, nominate dal Direttore che personalmente o con un suo delegato ne è anche presidente, sono composte dal docente della disciplina di indirizzo del candidato,dal docente di Storia dell’arte e da altri quattro docenti del corso.
- Tesi.
TRIENNIO
La tesi conclusiva del corso triennale consiste in un progetto integrato teorico- artistico originale elaborato dal candidato con il supporto di due / tre docenti : il docente di indirizzo, il docente relatore e, quando necessario, un correlatore che può essere anche esterno all’Accademia individuato insieme al relatore e al docente di indirizzo. Qualora il docente di indirizzo sia anche relatore deve essere comunque indicato un altro docente di riferimento per la tesi.
La tesi consiste in un testo da 30 a 50 cartelle ( 22 righe a pagina – solo testo ),contenente le indicazioni bibliografiche, corredata di immagini e in una serie di elaborati ad essa collegati relativi all’indirizzo scelto e/o ad altra tecnica o linguaggio sperimentati nel corso di formazione triennale.
La domanda di tesi deve essere presentata in segreteria: entro il 30 novembre di ogni anno per la sessione estiva, entro il 1° marzo di ogni anno per la sessione autunnale e entro il 1° settembre di ogni anno per la sessione straordinaria.
Entro il 31 gennaio per chi sostiene la tesi nella sessione estiva, entro il 30 aprile per chi la sostiene nella sessione autunnale ed entro il 30 ottobre per chi la sostiene nella sessione straordinaria; deve essere consegnato il progetto stabilito con i docenti di riferimento
In segreteria devono essere consegnate, trenta giorni prima della discussione, due copie rilegate controfirmate dal relatore, una terza copia deve essere consegnata al relatore.
Si richiede una versione della tesi su CD per l’archiviazione.
La Commissione di tesi è costituita dal Direttore con funzioni di Presidente, dal docente di indirizzo, dal docente relatore, da un docente di storia dell’arte e da altri quattro docenti della Scuola. Il docente correlatore è presente alla discussione come membro esterno alla commissione.
BIENNIO
La tesi conclusiva del corso biennale consiste in un progetto artistico originale su un argomento specialistico con un testo di non meno di 50 cartelle (22 righe a pagina – solo testo ),contenente le indicazioni bibliografiche e corredato di immagini.
Il candidato sviluppa il progetto con il supporto di un relatore scelto tra tutti i docenti del corso biennale ed eventualmente con l’ausilio di un correlatore individuato in un altro docente o in un professionista esterno.
La discussione della tesi consiste nella presentazione di tutti gli aspetti del progetto e nell’esposizione degli elaborati ad esso connessi.
La domanda di tesi deve essere presentata in segreteria: entro il 30 novembre di ogni anno per la sessione estiva, entro il 1° marzo di ogni anno per la sessione autunnale e entro il 1° settembre di ogni anno per la sessione straordinaria.
In segreteria devono essere consegnate, trenta giorni prima della discussione, due copie rilegate controfirmate dal relatore, una terza copia deve essere consegnata al relatore.
Si richiede una versione della tesi su CD per l’archiviazione.
Venti giorni prima della discussione devono essere consegnate in segreteria due copie rilegate e controfirmate dal relatore , una copia deve essere consegnata al relatore.
La commissione di tesi è costituita dal Direttore con funzioni di Presidente, dal docente di indirizzo, dal docente relatore, da un docente di storia dell’arte e da altri quattro docenti. Il docente correlatore è presente alla discussione ma non partecipa alla votazione.
Il voto di tesi è espresso in centodecimi e se il candidato ottiene il massimo dei voti, la Commissione può , all’unanimità, conferire la lode e la dignità di stampa.
Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli accademici non sono ammessi candidati privatisti.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 19 - ORGANI
- Sono Organi didattici dell’Accademia;
- Il Direttore
- Il Consiglio accademico
- Il Collegio dei docenti
- La Consulta degli studenti
- Gli Organi di cui al precedente comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei docenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 20 - IL DIRETTORE
- Il Direttore è il responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Accademia ed ha delega dal Consiglio di amministrazione negli accordi concernenti le collaborazioni didattiche, scientifiche e di produzione artistica con istituzioni pubbliche e private nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.
- Convoca e presiede il Consiglio accademico.
- E’ titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
- Il Direttore è eletto a maggioranza dal Collegio dei Docenti,previa verifica e approvazione delle candidature da parte del Consiglio di Amministrazione.
- L’elettorato passivo è conferito ai docenti dell’Accademia con una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e la cui qualificazione sia comprovata da pubblicazioni scientifiche e/o da una apprezzata attività artistica e /o curatoriale e/o da pregresse esperienze direttive in istituzioni artistiche
- il bando per l’elezione del direttore del Direttore è emanato dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione che esamina le candidature per verificare che vi siano i requisiti di comprovata professionalità, di anzianità di servizio, di assenza di richiami e provvedimenti disciplinari.
Art. 21 - IL CONSIGLIO ACCADEMICO
- Il Consiglio accademico esercita tutte le competenze concernenti la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche , scientifiche e di produzione artistica. In particolare:
- Sottopone all’approvazione del Consiglio di amministrazione il piano pluriennale di sviluppo delle attività accademiche.
- Approva prima dell’inizio dell’anno accademico il programma didattico e scientifico predisposto dai Dipartimenti e dalle Scuole.
- Approva il Regolamento didattico dell’Accademia ed i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche.
- Delibera sulle modalità di elezione dei membri della Consulta degli studenti
- Propone al Consiglio di amministrazione l’attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche in conformità al piano pluriennale di sviluppo.
- Propone al Consiglio di amministrazione il numero programmato di ammissione degli studenti per ogni singolo corso, sentite le strutture didattiche di riferimento.
- Propone al Consiglio di amministrazione i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche delle risorse umane e finanziarie dopo averne definito obiettivi e priorità.
- Il Consiglio accademico è composto:
- dal Direttore che lo presiede;
- dai Direttori dei Dipartimenti;
- da due docenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio designati dal Collegio dei Docenti;
- da due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
- Alle sedute del Consiglio accademico partecipa, con solo diritto di voto consultivo, il Direttore dei servizi amministrativi.
- Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 22 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI
- Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l’Accademia, nonché dagli assistenti. Esso svolge funzioni di supporto al Consiglio accademico cui esprime pareri e proposte sull’attività didattica, sulla ricerca scientifica e sulla produzione artistica.
- Il Collegio dei Docenti sottopone al Consiglio di amministrazione le candidature al ruolo di Direttore e designa due docenti quali componenti del Consiglio accademico.
Art. 23 - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI
- La Consulta degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti; ha funzioni propositive e può esprimere pareri su argomenti inerenti l’attività didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio
- La Consulta è composta da 7 rappresentanti ,di cui 5 eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e secondo livello più i 2 studenti designati nel Consiglio accademico.
- La Consulta è presieduta dal componente eletto col maggior numero di voti; in caso di parità di voti, prevale l’anzianità anagrafica.
- La Consulta predispone il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti e lo sottopone per l’approvazione al Consiglio accademico.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI
- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento didattico si fa riferimento ai principi generali dello statuto dell’Accademia o, in mancanza, alla vigente normativa statale in quanto compatibile con l’autonomia e la natura non statale dell’Accademia.
- Se non diversamente disposto, le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate consecutivamente per un solo mandato.
- Se non diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni.
- I componenti degli organi collegiali, nominati in sostituzione di altri cessati nel corso del triennio, rimangono in carica per la durata del mandato dell’organo.
- Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- I mandati elettivi previsti dal presente Regolamento decorrono dall’inizio dell’anno accademico. Il venir meno dei requisiti richiesti è causa di decadenza dal medesimo,verificata la quale si procede a nuova nomina. L’assunzione della carica da parte del nuovo eletto avviene in corso d’anno accademico.
- Gli eletti che, senza giustificato motivo,non partecipano alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono componenti, decadono dalla carica. In tal caso subentra il primo dei non eletti.
- Possono avanzare proposte di revisione del presente Regolamento didattico il Consiglio di amministrazione, il Direttore e il Consiglio accademico.
Art. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Il Direttore in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento continua a svolgere la sua funzione fino alla conclusione del mandato conferitogli dal Consiglio di amministrazione dell’Accademia.
- L’Accademia adegua i regolamenti didattici dei propri corsi alla vigente normativa statale ed ai decreti attuativi del Ministero vigilante.
- L’Accademia assicura agli studenti già iscritti la conclusione dei corsi ed il conseguimento dei rispettivi titoli secondo il previgente ordinamento, fatta salva la facoltà di optare per l’iscrizione ai corsi riordinati. In tal caso, la carriera dello studente è riformulata anche in termini di crediti nel rispetto delle indicazioni che verranno date dall’emanando decreto ministeriale. Analogamente si procede per i corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.