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Statuto

Articolo 1

L’Accademia Ligustica di belle Arti con sede in Genova, fondata per privata iniziativa nella prima metà del secolo XVIII e riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto n. 936 del 9 maggio 1939, ha lo scopo di promuovere – in particolare nell’ambito della Regione Liguria – le arti visive e tutte le attività connesse, in base ai propri regolamenti e secondo le leggi dello Stato, anche in collaborazione con altri Enti e Istituti di interesse nazionale ed internazionale.
L’Accademia ha altresì lo scopo di formare, specializzare ed aggiornare chi intende acquisire una professionalità di livello superiore nel settore delle arti visive.
L’offerta didattica e gli organi ad essa preposti sono disciplinati da apposito regolamento.
L’Accademia non persegue fini di lucro. Gli eventuali proventi di iniziative di carattere commerciale vengono reinvestiti nelle attività statutarie di utilità sociale.

Articolo 2

L’Accademia si compone di accademici promotori in numero indeterminato e di non più di 96 (novantasei) accademici di merito, divisi in quattro classi (di architettura, di scultura, di pittura, di storia e di cultura d’arte), ciascuna delle quali composta di non più di 24  (ventiquattro) accademici. Gli accademici promotori, ad accezione di quelli di diritto – di cui al successivo art. 4 -, contribuiscono al funzionamento dell’Accademia con una sovvenzione annua stabilita nella misura minima dall’assemblea.

Articolo 3

Possono far parte dell’Accademia come accademici promotori persone ed Enti fautori delle Belle Arti. L’assemblea ratifica le nomine degli accademici promotori.

Articolo 4

Sono accademici promotori di diritto i rappresentanti degli Enti Pubblici e privati che fanno parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Possono essere nominati accademici di merito gli storici ed i cultori d’arte o di scienze aventi relazioni con le arti, i quali godano di chiara fama. Ai nominati viene attribuito il titolo di accademico di merito, con comunicazione del Presidente, corredata dal relativo diploma.

Articolo 6

I posti di accademico di merito vengono coperti mediante nomina effettuata dal Presidente su delibera del Consiglio Scientifico.
In ogni caso non potranno essere nominati più di 5 (cinque) accademici di merito per ogni classe in ogni quinquennio a partire dalla data dell’entrata in vigore del presente statuto. La relazione del Consiglio Scientifico di cui al primo comma, dovrà contenere esatte e particolareggiate notizie sui candidati proposti e l’elencazione delle loro opere più importanti.
Le proposte del Consiglio Scientifico sono formulate a maggioranza assoluta di voti e non sono valide se non sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Articolo 7

Gli accademici di merito contribuiscono, con le modalità fissate dal regolamento interno, all’elaborazione degli indirizzi culturali dell’Accademia.

Articolo 8

Gli organi dell’Accademia sono:

  1. l’Assemblea degli accademici
  2. il Presidente
  3. il Consiglio d’Amministrazione
  4. il Consiglio Scientifico
  5. il Direttore
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 9

L’Assemblea è composta dagli accademici promotori.
All’Assemblea possono partecipare gli Accademici di merito con voto consultivo. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.
Essa inoltre viene convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nell’interesse dell’Accademia o ne faccia richiesta scritta un decimo dei suoi membri.
Le riunioni sono valide se, in prima convocazione, partecipa almeno la metà più uno degli accademici. In seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni si intendono adottate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dall’Art. 17.

L’assemblea degli accademici:

  1. elegge il Presidente dell’Accademia;
  2. approva le linee programmatiche generali dell’Accademia;
  3. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  4. approva le modifiche allo Statuto, i regolamenti e le relative modifiche, come previsto dall’art. 17, fatta eccezione per quanto concerne il regolamento della offerta scolastica in applicazione delle disposizioni ministeriali di competenza del Consiglio d’Amministrazione,
  5. ratifica le nomine dei nuovi accademici;
  6. elegge il suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;
  7. fornisce al direttore le terne dei nominativi per addivenire alla nomina nel consiglio scientifico di un rappresentante delle professioni collegate all’attività artistica e di una personalità di chiara fama del mondo della cultura artistica

Articolo 10

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea degli accademici. Dura in carica 4 anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione e l’Assemblea degli accademici, sovrintende al funzionamento e alla gestione dell’Accademia, vigila sull’applicazione dello statuto, sull’osservanza dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari. Ha la legale rappresentanza dell’Ente, sottoscrive i processi verbali delle adunanze, i ruoli di riscossione, i mandati di pagamento, i contratti, gli atti di nomina. Rilascia i diplomi agli accademici, sorveglia la condotta dei dipendenti e, in caso di grave trasgressione, li sospende riferendone al Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è coadiuvato da un Vice-Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale ha facoltà di delegare specifici compiti. Al Vice-Presidente sono delegate le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Presidente sceglierà, eventualmente anche fuori del Consiglio, persona idonea alla quale affidare le funzioni di Segretario, che avrà le seguenti mansioni: provvede a tutte le operazioni di tesoreria secondo le disposizioni del Consiglio; ha la direzione e la custodia della segreteria, dell’archivio, della biblioteca e degli effetti dell’Accademia; tiene i ruoli degli accademici promotori e di merito; propone al Presidente i provvedimenti che crede giovevoli al migliore andamento dell’ente.

Articolo 11

Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica quattro anni.
Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

  1. il Presidente dell’Accademia
  2. un rappresentante della Regione Liguria
  3. un rappresentante della Provincia di Genova
  4. un rappresentante del Comune di Genova
  5. un rappresentante dell’Assemblea degli accademici.

Oltre ai membri di diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potranno far parte del Consiglio stesso, per il tempo della sua durata, un ulteriore numero massimo di sei membri eletti dall’Assemblea, fra quelli Enti/soggetti  economici/persone fisiche che hanno contribuito al finanziamento dell’Accdemia.
Sono compiti del Consiglio d’Amministrazione:

  1. approvare i programmi annuali e pluriennali dell’Accademia elaborati dal Consiglio scientifico e il regolamento dell’offerta scolastica in applicazioni delle disposizioni ministeriali;
  2. individuare con la collaborazione del Consiglio scientifico le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività;
  3. predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  4. nominare i nuovi accademici;
  5. deliberare l’accettazione  di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  6. proporre, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio scientifico il regolamento interno o modifiche dello Statuto;
  7. nominare per pubblico concorso il Direttore dell’Accademia  che partecipa alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione con voto consultivo;
  8. nominare il Vice Presidente dell’Accademia.

Articolo 12

Il Consiglio Scientifico dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto dal Direttore che lo presiede, dal Vice Direttore, dal Conservatore del Museo e dai seguenti membri:

  • un rappresentante dell’Università
  • un rappresentante della Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria
  • un rappresentante delle professioni legate all’attività artistica
  • una personalità di chiara fama del mondo della cultura artistica

Il Consiglio scientifico ha il compito di elaborare, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, i programmi annuali e pluriennali dell’Accademia da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione, definendo gli indirizzi culturali e i programmi di ricerca, promuovendo relazioni e scambi culturali con altre istituzioni locali, nazionali e in particolare con i musei di Genova e della Liguria, coordinando l’attività dell’Accademia stessa con il sistema formativo (Università, Accademie, Scuole ed altri Enti) promuovendo un programma annuale di attività espositive.
Il Consiglio Scientifico individua nell’ambito del regolamento, di cui all’art. 7, le modalità di coinvolgimento  degli accademici di merito ai fini dell’elaborazione degli indirizzi culturali.
Fatte salve le prerogative del Direttore, del Vice Direttore e del Conservatore gli altri membri del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni e non possono essere nominati più di due volte consecutive.

Articolo 13

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per pubblico concorso, dura in carica 4 anni, il suo incarico può essere rinnovato. Dirige, coordina, promuove il complesso delle attività  dell’Accademia.
Presiede il Consiglio Scientifico. Svolge la funzione di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Scientifico. Nomina i membri del Consiglio Scientifico scegliendoli fra terne proposte dall’Università, dalla Soprintendenza e dall’Assemblea degli accademici, per quanto concerne  la personalità di chiara fama del mondo della cultura artistica, nonché delle professioni legate all’attività artistica.
Propone al Consiglio di Amministrazione l’organigramma funzionale del personale addetto alla struttura dell’ente.
Il direttore nomina il Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 14

I beni dell’Accademia devono essere descritti in speciali inventari, e sono amministrati in base alle vigenti norme relative all’amministrazione degli enti morali.

Articolo 15

Il Collegio dei revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea nel numero di 2 effettivi più 1 supplente nel rispetto delle norme di legge; i suoi membri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio di Amministrazione sul conto consuntivo presentato annualmente dal Presidente.

Articolo 16

L’anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17

Il presente statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, soltanto con deliberazione dell’Assemblea degli accademici promotori, con la partecipazione di almeno due terzi di essi e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati ai sensi di legge.